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Il software applicativo

A questo livello le difficoltà potrebbero essere minori, almeno da un punto di vista teorico, in quanto chi sviluppa software per la Pubblica Amministrazione potrebbe direttamente sviluppare software Open Source. In particolare à qui importante notare come, non solo le Pubbliche Amministrazioni Locali raramente richiedano che il software acquisito sia Open Source, ma come sia quasi totalmente disattesa la norma in base alla quale le Pubbliche Amministrazioni

«titolare di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno facoltà di darli in uso gratuito ad altre amministrazioni pubbliche, che li adattano alle proprie esigenze»
(Art. 25, comma 1, Legge 24 Novembre 2000 No. 340).

Il software "custom"

La proprietà del codice: i Capitolati devono prevedere che il codice sviluppato sia di proprietà dell'amministrazione appaltante (anche se non obbligatoriamente in forma esclusiva).
La proprietà dei dati: nei capitolati deve essere esplicitato che non solo i dati sono, ovviamente, di proprietà dell'amministrazione appaltante, ma anche la loro struttura. Questo vale sia per software Open Source che Proprietario!

La prima parte, introduttiva, si conclude quì. Nella seconda parte, che presumibilmente sarà pubblicata nel prossimo numero, cominceremo ad approfondire tutte queste tematiche, iniziando con un po' di storia degli anni 2000 e proseguendo con la direttiva "Stanca" e la commissione "Meo".




Articolo redatto con il contributo della documentazione resa pubblicamente disponibile, sotto licenza CC, dalla dottoressa Flavia Marzano (marzano@cibernet.it).

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